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REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicabile ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni diverse da quelle previste dal D.Lgs. 28/2010 il presente regolamento può subire variazioni nel rispetto della disciplina normativa predominante.

 

ART. 2

ORGANI DELLA MEDIAZIONE

Gli organi della mediazione sono:

a) il Responsabile;

b) l’Ufficio di Segreteria;

c) il Mediatore.

a) IL RESPONSABILE

 

L'amministratore della società G.D.G. Srl è Il Responsabile dell'organismo di mediazione. A lui spettano le funzioni derivanti dal presente incarico:

• Designazione ed eventuale sostituzione dei mediatori per ciascun procedimento

Responsabile dell'organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia

• Provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.

• Su richiesta del mediatore e previa accettazione scritta delle parti coinvolte, può individuare un ausiliario con competenze specifiche nella materia oggetto della conciliazione.

• Comunicare immediatamente al responsabile del Ministero tutte le vicende modificative dei requisiti,dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione,compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

L'amministratore, qualora non possa gestire con la dovuta professionalità le incombenze derivanti dal presente incarico, può nominare con atto formale il responsabile dell'organismo di mediazione......continua nel file .pdf allegato

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