

Call us: 02 58317689
CONVENZIONE GDG
G. D. G. srl
Iscritto al n. 849
del Registro degli Organismi di Conciliazione istituito presso il Ministero di Giustizia
Via G. Ripamonti, 22 – 20136 Milano Tel: 02 58317689 Fax: 02 39195838
Mail: info@milanomediazioni.it PEC: gdgsrl@pec.it WEB Page: www.milanomediazioni.it
CONVENZIONE MEDIAZIONI DI NATURA BANCARIA
DESTINATARI:
I destinatari della seguente convenzione sono tutte le parti coinvolte in un processo di conciliazione che ha come materia del contendere quella bancaria.
L'adesione alla convenzione è volontaria e non preclude alle parti la possibilità di attuare il regime ordinario.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE:
Promuovere la cultura della mediazione tentando di superare le criticità più comuni.
Da un'analisi dei processi, risulta che diverse posizioni abbandonano la mediazione per raggiungere un'accordo stragiudiziale fuori dai locali dell'organismo.
Questa abitudine, a detta delle parti, è giustifcata dal costo eccessivo del prosequio ed oltre a danneggiare l'Organismo ed i professionisti che con essa collaborano, non tutela le parti che nello strumento della mediazione possono ricavare un verbale che ha valore esecutivo. Secondo l'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certifcano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.Altra criticità riscontrata risulta essere l'eccessivo costo del prosequio senza garanzia di “sentenza” o risultato. La presente convenzione non vuole aggredire commercialmente il mercato attuando politiche che possano rilevarsi scorrette nei confronti di altri Organismi; a tal riguardo è prevista un'indennità di adesione che avvantaggerebbe gli altri istituti.
PROCEDURA DI ADESIONE:
Sulla base del principio di semplifcazione dei procedimenti, l'adesione alla convenzione è automatico laddove si versa oltre alle spese di avvio ed ai costi vivi.
l'indennità di convenzione cosi defnita in quanto non rappresenta una spesa viva , ma copre su base numerica la riduzione applicata ai procedimenti che superano l'incontro programmatico. Tale indennità non è rimborsabile laddove non si entri in mediazione, ma da diritto ad usufruire di un tariffario calmierizzato secondo il principio “impendunt stipendium minus”.
La parte che aderisce alla convenzione versa l'importo di euro 40,00 oltre iva contestualmente con le spese di avvio ovvero, per mediazioni di importi della lite inferiore a 250.000,00 euro verserà euro 48,80 + 48,80 + spese vive. Per mediazioni di importi superiori a 250.000,00 euro verserà euro 97,60 + 48,80 +spese vive.
COSTI DEL PROCEDIMENTO:
Superata la fase programmatica, le parti verseranno gli importi ridotti secondo il seguente prospetto che evidenzia i benefci della convenzione:

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE
La sopracitata convenzione ha valore su tutto il territorio nazionale
LIMITAZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE:
Per aderire alla convenzione è necessario effettuare il versamente relativo all'indennità di convenzione contestualmente alle spese di avvio . Richieste successive non potranno essere accolte.
Il Pagamento dell'indennità base e/o del maggior dovuto a seguito di accordo andrà effettuato entro cinque giorni dalla data di redazione del verbale ovvero entro cinque giorni dalla richiesta di pagamento da parte dell'Organismo. Trascorsi il termine, l'organismo potrà chiedere il dovuto così come indicato nel regime ordinario.
La presente convenzione vale solo per i confitti di natura bancaria la cui mediazione è stata attivata presso lo scrivente organismo, ovvero le sedi territoriali.
La Direzione.

Scarica file in .PDF format
Release: 2019